Art. 57.
(Potestà legislativa attuativa e integrativa).

      1. La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi di competenza esclusiva statale per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà. A tal fine la Regione emana norme di attuazione e di integrazione delle leggi dello Stato.